Capo III
Art. 16
Svolgimento delle attività culturali
In vigore dal 26 feb 1998
1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprietà e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.
2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.
3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-16