Capo III

Art. 15

Archivio storico delle arti contemporanee

In vigore dal 26 feb 1998
1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale. 2. Per il perseguimento delle sue finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi. 3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore. 4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-15

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