Capo IV

Art. 23

Amministrazione straordinaria

In vigore dal 26 feb 1998
1. L'autorità vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della società di cultura; b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento; c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell', comma 2; d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi. 2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. 3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.
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Amministrazione straordinaria (Art. 23 Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo