Capo IV
Art. 23
Amministrazione straordinaria
In vigore dal 26 feb 1998
1. L'autorità vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della società di cultura;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell', comma 2;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
3. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19#art-23