Capo IV
Art. 13
AbrogatoSanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', l'ultimo comma è abrogato;
b) l' è sostituito dal seguente:
" (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme doute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall', comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-13