Capo II
Art. 5
AbrogatoSanzioni in materia di imposta di bollo
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell', secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
b) nell'articolo 22, primo comma, le parole "soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
c) nell'articolo 31, secondo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
d) nell'articolo 32, quarto comma, la parola "penalità" è sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
e) nell'articolo 37, terzo comma, la parola "soprattasse" è sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
f) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall' è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.";
g) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell' è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.";
h) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell' è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma sono soppresse le parole "e delle soprattasse";
l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-5