Capo IV

Art. 15

Abrogato

Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

In vigore dal 1 gen 2027
1. L', comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-15

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