Capo V

Art. 18

Abrogato

Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. L' della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, è sostituito dal seguente: " (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-18

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