Capo V
Art. 18
AbrogatoSanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. L' della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, è sostituito dal seguente:
" (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge è soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-18