Capo IV

Art. 11

Abrogato

Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale

In vigore dal 1 gen 2027
1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 292 è sostituito dal seguente: "Art. 292 (Sanzioni amministrative). - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto. 2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione."; b) l'articolo 296 è abrogato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-11

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