Capo II
Art. 9
AbrogatoSanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', nel terzo comma, le parole "con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
b) nella rubrica del titolo X, le parole "Disposizioni penali" sono sostituite dalla seguente: "Sanzioni";
c) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
2) il terzo comma è abrogato;
3) nel sesto comma, le parole "la sanzione amministrativa di lire 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni";
d) all', nel primo comma, le parole "pena pecuniaria di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni";
e) all', dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".
3. Il comma 2 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è abrogato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-9