Capo IV
Art. 11
Abrogato11 / 21Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 292 è sostituito dal seguente:
"Art. 292 (Sanzioni amministrative). - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.
2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione.";
b) l'articolo 296 è abrogato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473#art-11