Art. 7
Comitato scientifico.
In vigore dal 17 ago 2023
1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive.
2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
b) all'attività della Cineteca nazionale;
c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica;
c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'.
2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema.
3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426#art-7