Art. 12

Disposizioni finali

In vigore dal 17 ago 2023
1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento. 2. I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione. 3. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426#art-12

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Disposizioni finali (Art. 12 Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema".) — Testo vigente | Portale Normativo