Art. 8

Personale

In vigore dal 24 feb 2004
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente. 2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza. 3. La trasformazione di cui all' non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP. 5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426#art-8

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