Art. 6

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 17 ago 2023
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo. 2. Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce le linee generali dell'attività della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici; c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112; e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente; f) nomina, su proposta del presidente, sentito il comitato scientifico, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale; g) nomina, su proposta del presidente, sentiti il comitato scientifico e il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema; h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i compensi spettanti al presidente ed ai componenti degli organi collegiali. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 32.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426#art-6

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