Art. 2

Statuto

In vigore dal 17 ago 2023
1. La "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia" è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attività, l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attività didattica, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonché le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale. 2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati, acquisito il parere del comitato scientifico, dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "All'articolo 2 del decreto, al comma 3, [...] le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426#art-2

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