Art. 11
Patrimonio
In vigore dal 27 dic 1997
1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.
2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426#art-11