Art. 4
Durata di protezione delle opere fotografiche
In vigore dal 14 giu 1997
1. L'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 32-bis. - I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-4