Art. 7
Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi
In vigore dal 14 giu 1997
Durata di protezione dei diritti dei produttori
di fonogrammi
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è pubblicato o comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico del disco o apparecchio analogo.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-7