Art. 3
Durata di protezione delle opere cinematografiche
In vigore dal 14 giu 1997
1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-3