Art. 2

Durata di protezione delle opere postume

In vigore dal 14 giu 1997
1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo