Art. 6

Equo compenso agli autori nonché all'autore della traduzione dei dialoghi espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.

In vigore dal 14 giu 1997
1. L'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall', primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-6

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