Art. 4 · Durata di protezione delle opere fotografiche

Art. 4

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Durata di protezione delle opere fotografiche

In vigore dal 14 giu 1997
1. L'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 32-bis. - I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-4