Art. 9

Riduzione della tassa

In vigore dal 21 mar 1997
1. La riduzione della tassa automobilistica prevista dall'articolo 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, non si applica agli autoveicoli per trasporto di cose di cui all', primo comma, lettera d- bis), dello stesso D.P.R. n. 39 del 1953, aggiunta dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-9

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