Art. 1
Base imponibile
In vigore dal 21 mar 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 27;
Vista la direttiva n. 93/89/CEE, del Consiglio del 25 ottobre 1993, concernente l'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(Base imponibile)
1. All', primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per";
b) dopo la lettera d) e aggiunta la seguente:
"d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-1