Art. 4

Norme transitorie per la determinazione della tassa per l'anno 1998

In vigore dal 21 mar 1997
(Norme transitorie per la determinazione della tassa per l'anno 1998) 1. Per la determinazione della tassa relativa all'anno 1998, che in ogni caso dovrà garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno precedente, l'importo cui fare riferimento come base di calcolo ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è, per ciascuna delle sette classi della tabella annessa al presente decreto, quello della tassa prevista per l'anno 1997, in ciascuna regione, per gli autocarri compresi nelle fasce di portata sottoindicate: per la classe autocarri di fascia di portata 1 oltre 50 fino a 60 q.li 2 " 60 " " 70 " 3 " 70 " " 80 " 4 " 80 " " 90 " 5 " 90 " " 100 " 6 " 100 " " 110 " 7 " 110 2. La disposizione di cui all', comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continua ad applicarsi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-4

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