Art. 6
Integrazione della tassa per i complessi
In vigore dal 21 mar 1997
1. Quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella B annessa al presente decreto, è dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, per la circolazione dei complessi, autotreni e autoarticolati, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze. L'integrazione e a carico dell'intestatario del veicolo a motore e deve essere corrisposta, prima della circolazione, per uno dei periodi fissi di tassazione di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1985, n. 284, durante il quale il complesso circola. Non si fa luogo a rimborso dell'integrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-6