Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 21 mar 1997
1. Gli importi delle tasse stabiliti in base al presente decreto si applicano sui pagamenti con scadenza successiva al 31 dicembre 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISCO, Ministro delle finanze BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-10

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