Art. 7

Disposizioni concernenti le regioni a statuto speciale

In vigore dal 21 mar 1997
1. Dal 1 gennaio 1998, per le regioni a statuto speciale, la tassa relativa a ciascuna delle sette classi della tabella A annessa al presente decreto è quella applicabile per l'anno 1998 agli autocarri compresi nelle fasce di portata indicate all', comma 1. Si applica l', comma 4. 2. Qualora la tassa determinata ai sensi del comma 1 risulti inferiore all'importo minimo indicato in ECU nella tabella A annessa al presente decreto, la tassa è stabilita nella misura dell'importo minimo predetto. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi di tassa in applicazione del presente articolo, garantendo comunque l'invarianza di gettito rispetto all'anno precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-7

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