Art. 9

In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 2 dell' nonché gli e il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: FLICK
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-9

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