Art. 7

In vigore dal 7 set 1996
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con legge provinciale, la giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. 2. La nomina ha durata quinquennale ed è rinnovabile. 3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina è disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-7

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