Art. 8
In vigore dal 7 set 1996
1. Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle attribuzioni trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita la data del 31 dicembre, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 e il termine di 60 giorni di cui all'art. 20, con la data del 1 settembre 1996.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-8