Art. 6
In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente:
" 1. Ai sensi degli la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".
2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-6