Art. 6

In vigore dal 7 set 1996
1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi degli la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". 2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo