Art. 5

In vigore dal 7 set 1996
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente: " - 1. La provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5, e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Per la definizione dell'intesa la provincia promuove apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo