Art. 4

In vigore dal 7 set 1996
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, è sostituito dal seguente: ". - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione. 2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. 3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell', le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-24;433#art-4

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