Titolo II
Art. 54
Definizione di officina elettrica (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*)
In vigore dal 5 apr 2025
Definizione di officina elettrica
( T.U. energia elettrica 1924 - R.D.L. n. 533/1932 (*)
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un medesimo soggetto, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
3. Le officine elettriche dei soggetti acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare officine elettriche, altresì gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad accisa, ai sensi dell', comma 2, lettera b).
4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.
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(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decretolegge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-54