Capo IV
Art. 51
(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957) Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente
In vigore dal 14 dic 1995
( D.L. n. 271/1957)
Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria
inflitta a persona dipendente
1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-51