Capo IV
Art. 48
(Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561). Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
In vigore dal 1 apr 2010
( T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - D.L. n. 271/1957 - legge 15 dicembre 1971, n. 1161
- , comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 (*) - legge 28
dicembre 1993, n. 561).
Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione
e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell', è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'.
2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l'eccedenza riscontrata non supera l'uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.
3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica:
a) degli oli combustibili non superiori all'uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale;
b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.
4. L'esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.
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(*) ll riferimento al D.L. n. 16/1993 riguarda il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-48