Titolo II

Art. 53

Soggetti obbligati

In vigore dal 5 apr 2025
1. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalità previste dall', con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l'energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura. 2. Sono altresì obbligati al pagamento dell'accisa: a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW; c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all', comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia. 3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica: a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh. 4. Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-53

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