Titolo II
Art. 57
Privilegi e prescrizione
In vigore dal 1 giu 2007
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-57