Titolo II
Art. 59
Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)
In vigore dal 29 apr 2012
Sanzioni
( T.U. energia elettrica 1924
legge 28 dicembre 1993, n. 562)
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all' che:
a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio;
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita;
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui agli , comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le registrazioni di cui all', comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le bollette a norma dell', commi 3 e 4;
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all', comma 4;
e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'.
2. È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all' per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-59