Capo IV
Art. 45
(Art. 50 T.U. spinti 1924) Circostanze aggravanti
In vigore dal 4 ott 2024
( T.U. spinti 1924)
Circostanze aggravanti
1. Qualora i reati di cui agli siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell' della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-45