Capo IV
Art. 42
(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
In vigore dal 14 dic 1995
( T.U. spiriti 1924)
Associazione a scopo di fabbricazione clandestina
di alcole e di bevande alcoliche
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-42