Capo IV

Art. 42

(Art. 38-bis T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

In vigore dal 14 dic 1995
( T.U. spiriti 1924) Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo