Sez. VI

Art. 39

(Art. 24 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

In vigore dal 21 dic 2021
( D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento 1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli , aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall', è considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all', comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso , con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione. 3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, anche sulla base di esperimenti di lavorazione. 3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all', comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell' del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che la modifica al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-39

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