Sez. III

Art. 34

(Art. 21 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione

In vigore dal 14 dic 1995
( D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione 1. La birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito. 2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume. 3. È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-34

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo