Capo IIISez. I

Art. 30

(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67). Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

In vigore dal 21 dic 2021
( T.U. spiriti 1924 - R.D.L. n. 23/1933 - D.L. n. 1200/1948 - D.L. n. 142/1950 - D.L. n. 3/1956 - legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - legge 11 marzo 1988, n. 67). Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa 1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o completamente denaturati devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'. 2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: a) ai sensi dell', comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti del contrassegno fiscale; b) l'alcole non denaturato in quantità non superiore a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi; c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori, le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in quantità non superiore a 5 litri; d) l'alcole completamente denaturato in quantità non superiore a 50 litri; e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato, condizionate, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, in quantità non superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi alcolici, condizionati e scortati dal documento di accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le indicazioni richieste dal documento previsto dall'; f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a distillerie; g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11 per cento in volume; h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall', comma 2; i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di commercializzazione dei prodotti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che le modifiche al presente articolo hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-30

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