Titolo I›Capo I
Art. 12
(Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
In vigore dal 14 dic 2021
1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS.
2. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato l'e-DAS.
3. Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell', comma 15-bis.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-12