Capo III›Sez. I
Art. 31
(Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L. n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019) Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura
In vigore dal 14 dic 1995
( R.D.L. n. 23/1933 - D.L. n. 1200/1948 - D.L.
n. 3/1956 - D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019) Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura
1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le etichette con le indicazioni prescritte fra le quali devono risultare, per i prodotti nazionali di cui agli , gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-31