Sez. IV
Art. 36
(Art. 22 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
In vigore dal 21 dic 2021
( D.L. n. 331/1993)
Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
1. Il vino, tranquillo o spumante, è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per:
a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) 'vino spumantè tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell', negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che la modifica al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-36