Sez. V

Art. 38

(Art. 23 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento

In vigore dal 21 dic 2021
( D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento 1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 2. Si intendono per: a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell' ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all', che abbiano: 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume; 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione; b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all', che soddisfino le seguenti condizioni: 1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume; 3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione. 3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita. 4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere lavorati in altri opifici sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall' Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha disposto (con l'art. 5, comma 15-septies, alinea) che la modifica al presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504#art-38

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