Capo ISez. II

Art. 46

Promozione alla qualifica di perito capo

In vigore dal 17 apr 2001
1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;201#art-46

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Promozione alla qualifica di perito capo (Art. 46 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo